8.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 354/4 |
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 17 gennaio 2014 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/C.39801 — Poliuretano espanso
Relatore: Lussemburgo
(2014/C 354/05)
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o pratica concordata. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito allo scopo dell’accordo e/o pratica concordata di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata sono stati atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione. |
7. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari. |
8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione. |
9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende. |
11. |
Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende. |
12. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze attenuanti o aggravanti. |
13. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. |
14. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione. |
15. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. |
16. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |