24.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/3


ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l’Unione»,

e

la REPUBBLICA DEL CAPO VERDE, in seguito denominata «Capo Verde»,

in seguito denominate le «parti»,

DESIDEROSE di promuovere i contatti tra i loro popoli, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai rispettivi cittadini su base di reciprocità,

VISTA la dichiarazione comune, del 5 giugno 2008, su un partenariato per la mobilità tra l’Unione europea e Capo Verde, con la quale le parti si impegnano a sviluppare un dialogo sulle questioni relative ai visti per soggiorni di breve durata con l’obiettivo di agevolare la mobilità di alcune categorie di persone,

RICHIAMANDO l’accordo di partenariato di Cotonou e il partenariato speciale tra l’Unione europea e Capo Verde, approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 19 novembre 2007,

RICONOSCENDO che tale facilitazione non dovrebbe agevolare l’immigrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord né all’Irlanda,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente accordo mira ad agevolare, su base di reciprocità, il rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell’Unione per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le disposizioni volte a facilitare il rilascio del visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini di Capo Verde e dell’Unione solo qualora essi non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell’Unione, dei suoi Stati membri o di Capo Verde, o contenute nel presente accordo o in altri accordi internazionali.

2.   Il diritto nazionale di Capo Verde o degli Stati membri, o il diritto dell’Unione, si applica alle questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«Stato membro», qualsiasi Stato membro dell’Unione, ad eccezione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

b)

«cittadino dell’Unione», qualsiasi cittadino di uno Stato membro ai sensi della lettera a);

c)

«cittadino di Capo Verde», qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di Capo Verde;

d)

«visto», l’autorizzazione rilasciata o la decisione adottata da uno Stato membro o da Capo Verde, che è necessaria per l’ingresso, a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non sia superiore a 90 giorni, nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri o nel territorio di Capo Verde;

e)

«persona che soggiorna legalmente»,

 

per l’Unione, qualsiasi cittadino di Capo Verde autorizzato o abilitato, in virtù del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro;

 

per Capo Verde, qualsiasi cittadino dell’Unione, ai sensi della lettera b), titolare di un permesso di soggiorno conforme alla legislazione nazionale.

Articolo 4

Rilascio di visti per ingressi multipli

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di cittadini:

a)

membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali e membri delle corti costituzionali, di ultima istanza e della corti dei conti, salvo che tali persone siano esenti dall’obbligo in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative;

c)

imprenditori e rappresentanti d’impresa che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde;

d)

i coniugi, i figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l’età di ventuno anni o a carico e i genitori che fanno visita rispettivamente a:

cittadini di Capo Verde che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro o a cittadini dell’Unione che soggiornano legalmente a Capo Verde, o

cittadini dell’Unione che risiedono nello Stato di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini di Capo Verde che risiedono a Capo Verde.

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando

per le persone di cui alla lettera a), la durata dell’incarico,

per le persone di cui alla lettera b), la durata della qualità di membro permanente di una delegazione ufficiale,

per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di imprenditore o imprenditrice o di rappresentante di impresa, o

per le persone di cui alla lettera d), la durata dell’autorizzazione di soggiorno rilasciata ai cittadini di Capo Verde che soggiornano nel territorio di uno Stato membro e ai cittadini dell’Unione che soggiornano a Capo Verde,

è inferiore a cinque anni.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell’anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio nello Stato:

a)

rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

b)

liberi professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi;

c)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde;

d)

partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

e)

giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;

f)

studenti di scuole inferiori e superiori (compresi universitari e post-universitari) e i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività parascolastiche;

g)

rappresentanti delle comunità religiose riconosciute a Capo Verde o negli Stati membri, che si recano periodicamente, rispettivamente, negli Stati membri o a Capo Verde;

h)

persone che effettuano visite periodiche per motivi di salute;

i)

partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali;

j)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative.

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli sarà limitata a tale periodo.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli della durata di un anno nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato.

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 5

Diritti di visto e oneri per la prestazione del servizio

1.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli Stati membri o Capo Verde non percepiscono diritti di visto dalle seguenti categorie di persone:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali, o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno Stato membro o di Capo Verde;

b)

minori di età inferiore a dodici anni;

c)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori in visita di studio o di formazione;

d)

ricercatori che si spostano a fini di ricerca scientifica;

e)

giovani di età non superiore a venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro.

2.   Quando gli Stati membri o Capo Verde cooperano con un fornitore esterno di servizi possono essere riscossi oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri per la prestazione del servizio sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Capo Verde, lo Stato membro o gli Stati membri interessati devono mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente presso i rispettivi consolati.

Articolo 6

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini di Capo Verde e dell’Unione che abbiano subito la perdita o il furto dei documenti di identità durante il soggiorno nel territorio di degli Stati membri o di Capo Verde, rispettivamente, possono lasciare quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare di Capo Verde o degli Stati membri che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altro topi di autorizzazione.

Articolo 7

Proroga del visto in ciricostanze eccezionali

Se, per motivi di forza maggiore, i cittadini di Capo Verde e dell’Unione non possono lasciare il territorio, rispettivamente, degli Stati membri o di Capo Verde alla data indicata sul loro visto, il visto è prorogato gratuitamente in conformità della legislazione dello Stato visitato per la durata necessaria al loro rientro nello Stato di residenza.

Articolo 8

Passaporti diplomatici e di servizio

1.   I cittadini di Capo Verde o degli Stati membri titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio valido possono entrare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde, uscire da detto territorio e transitarvi senza visto.

2.   I cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 9

Validità territoriale dei visti

Fatte salve le norme e le disposizioni nazionali sulla sicurezza nazionale applicate dagli Stati membri e da Capo Verde e fatte salve le norme dell’Unione in materia di visti a validità territoriale limitata, i cittadini di Capo Verde e dell’Unione possono viaggiare all’interno del territorio degli Stati membri o di Capo Verde alle stesse condizioni dei cittadini, rispettivamente, dei cittadini dell’Unione o di Capo Verde.

Articolo 10

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di gestione dell’accordo («comitato»), composto di rappresentanti dell’Unione e di Capo Verde. L’Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo;

b)

propone modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie sull’interpretazione o sull’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti e almeno una volta l’anno.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Relazione tra il presente accordo e gli accordi conclusi tra gli Stati membri e Capo Verde

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale conclusi tra gli Stati membri e Capo Verde, nella misura in cui tali disposizioni abbiano ad oggetto questioni disciplinate dal presente accordo.

Articolo 12

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra l’Unione e Capo Verde, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo denuncia effettuata ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

4.   Il presente accordo può essere modificato di comune accordo scritto tra le parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente l’espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di applicarsi novanta giorni dopo la data di ricevimento di tale notifica.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Прая на двадесет и шести октомври две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Praia, el veintiséis de octubre de dos mil doce.

V Praie dne dvacátého šestého října dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Praia den seksogtyvende oktober to tusind og tolv.

Geschehen zu Praia am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Praias.

′Εγινε στην Πράια, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Praia on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and twelve.

Fait à Praia, le vingt-six octobre deux mille douze.

Fatto a Praia, addì ventisei ottobre duemiladodici.

Prajā, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Prajoje.

Kelt Praiában, a kétezer-tizenkettedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Praja, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Praia, de zesentwintigste oktober tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Prai dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Praia, em vinte e seis de outubro de dois mil e doze.

Întocmit la Praia la douăzeci și șase octombrie două mii doisprezece.

V Praii dňa dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícdvanásť.

V Praii, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Praiassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Praia den tjugosjätte oktober tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Кабо Верде

Por la República de Cabo Verde

Za Kapverdskou republiku

For Republikken Kap Verde

Für die Republik Kap Verde

Cabo Verde Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

For the Republic of Cape Verde

Pour la République du Cap-Vert

Per la Repubblica del Capo Verde

Kaboverdes Republikas vārdā –

Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu

A Zöld-foki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kap Verde

Voor de Republiek Kaapverdië

W imieniu Republiki Zielonego Przylądka

Pela República de Cabo Verde

Pentru Republica Capului Verde

Za Kapverdskú republiku

Za Republiko Zelenortski otoki

Kap Verden tasavallan puolesta

För Republiken Kap Verde

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PROTOCOLLO

dell’accordo relativo agli Stati Membri che non applicano integralmente l’acquis di Schengen

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (1), sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen.


(1)  GU UE L 161 del 20.6.2008, pag. 30.


Dichiarazione comune relativa all’articolo 8 dell’accordo sui passaporti diplomatici e di servizio

Ciascuna parte può invocare la sospensione parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 8, conformemente alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 5, in caso di abuso dell’altra parte nell’applicazione dell’articolo 8 o se l’applicazione di tale disposizione costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

In caso di sospensione del’articolo 8, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici e di servizio, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione, tale sicurezza è garantita in conformità delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (1).


(1)  GU UE L 385 del 29.12.2004, pag. 1.


Dichiarazione comune sull’armonizzazione delle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e sulla documentazione da allegare alla domanda di visto per soggiorni di breve durata

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, le parti ritengono opportuno adottare misure appropriate:

in maniera generale, per stabilire l’elenco delle informazioni di base che i richiedenti il visto devono conoscere sulle procedure da seguire e sulle condizioni da soddisfare per ottenere un visto, sul visto stesso e sulla sua validità;

nel caso di ciascuna delle parti, per stabilire un elenco dei requisiti minimi affinché i richiedenti ricevano informazioni di base coerenti ed uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di massima, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su Internet ecc.).


Dichiarazione comune relativa al Regno di Danimarca

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.

In tali circostanze è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e di Capo Verde concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione e Capo Verde.


Dichiarazione comune relativa al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e all’Irlanda

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord né a quello dell’Irlanda.

In tali circostanze è auspicabile che le autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’Irlanda e di Capo Verde concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.


Dichiarazione Comune relativa alla Repubblica d’Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione, da una parte, e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

In tali circostanze è auspicabile che le autorità della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato del Liechtenstein e di Capo Verde concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


Dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio

Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto istituito conformemente all’articolo 11 valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine, le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.